Ristrutturare casa praticamente a costo zero, rilanciando il settore edilizio e migliorando l’efficienza energetica degli edifici. È questo il senso del superbonus al 110% approvato dal Consiglio dei ministri con il decreto Rilancio. Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro l’ha definito “una rivoluzione per l’economia e l’ambiente”, aggiungendo che “il superbonus al 110% consentirà di realizzare i lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni a costo zero per i cittadini”.
Chi effettua lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico sulla prima casa si vedrà restituire tutta la cifra spesa in cinque quote di pari importo, più un bonus aggiuntivo. In alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente potrà optare per un incentivo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta.
Per accedere alla detrazione è necessario che ci sia un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, comunque, qualora questo non sia possibile, che si arrivi alla classe energetica più alta. Bisogna certificare che questo sia avvenuto attraverso la presentazione dell’Ape, l’attestato di prestazione energetica.
L’articolo 128 del decreto Rilancio prevede “incentivi per efficientemento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. La detrazione fiscale al 110% vale per i lavori effettuati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. L’aliquota del 110% vale per una serie di interventi che rientrano in quelli su cui è attualmente possibile una detrazione al 65% come gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali. La detrazione vale per spese non superiori a 60mila euro, cifra che può essere moltiplicata per il numero delle unità immobiliari.
Rientrano anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione: in questo caso l’ammontare non può andare oltre i 30mila euro. L’aliquota del 110% vale anche per gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento a pompa di calore: in questo caso la spesa massima è di 30mila euro. Nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione varrà sempre per il 110%: la spesa massima è di 48mila euro. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, invece, la detrazione varrà al 110% se abbinata ad altri interventi previsti dall’ecobonus.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi. Ad esempio, anche la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.
Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
Sono inoltre previsti degli altri bonus per gli edifici, già in vigore:
- bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
- bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
- bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
- ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
- sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
- bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i cantieri.
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