Il Superbonus ristrutturazione al 110% è ormai definitivo con l’approvazione del decreto Rilancio. Per rendere operative le norme bisognerà attendere le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate ma i punti salienti delle nuove disposizioni sono già noti. Innanzitutto, il bonus riguarda le prime e le seconde case ma il tetto di spese per gli interventi in condominio sarà più basso. Inoltre, sarà possibile avere lo sconto in fattura o la cessione del credito sia per il superbonus ma anche per le ristrutturazioni e il bonus facciate.
Più nel dettaglio, il decreto prevede la possibilità di ottenere le detrazioni non solo per tutti gli immobili in condominio, ma anche per gli immobili singoli, comprese le villette a schiera, indipendentemente se prima o seconda casa. Tuttavia, alle seconde case è stato introdotto un tetto di spesa per il superbonus, legato al numero di immobili presenti nell’edificio. Per la coibentazione, l’intervento “trainante” per ottenere la maxidetrazione, è previsto infatti un ammontare massimo di 50.000 per gli edifici singoli, 40.000 euro per quelli con un massimo di 8 immobili, e 30.000 euro per gli altri.
Non è possibile usufruire del bonus per la climatizzazione degli ambienti ma solo per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, con possibilità di utilizzare, nei singoli immobili, anche le caldaie a condensazione e quelle a biomassa, queste ultime solo nei comuni senza inquinamento.
La detrazione resta al 110% ma, se si opta per lo sconto in fattura, non può superare l’importo dovuto alla ditta. In ogni caso chi intende utilizzare il superbonus deve richiedere il visto di conformità al commercialista o al Caf.
Il decreto Rilancio concede la facoltà di ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per gli interventi edilizi con aliquota ordinaria, ma solo se effettuati tra il 2020 e il 2021. In questo caso non è richiesto il visto di conformità ma, d’altra parte, fornitori e banche non hanno alcun obbligo di praticare lo sconto o accettare il credito.